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Smaltimento DPI

Emergenza COVID-19

Il Ministero della Salute con Circolare n. 5443 del 22 marzo u.s. ha fornito nuove indicazioni e chiarimenti, prevalentemente rivolte ai medici e alle strutture sanitarie, sui comportamentali per la protezione dal COVID-19, fornendo specifiche indicazioni sulle modalità di pulizia degli ambienti sia sanitari che NON sanitari ma in cui abbiano soggiornato pazienti affetti da COVI-19. I rifiuti derivanti dai DPI utilizzati per la pulizia di questi ambienti devono essere considerati rifiuti potenzialmente infetti.

Nella circolare si precisa che “i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UN 3291).

In mancanza di precisazioni in merito ai rifiuti da DPI utilizzati nell’ambito di attività produttive diverse da quelle ospedaliere, si ritiene che tutti i DPI (maschere, guanti, tute, occhialini ecc.) debbano essere smaltite come rifiuto potenzialmente infetti

 Pur non essendo state fornite indicazioni specifiche, si consiglia di classificare tali rifiuti con il codice EER 180103* - Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni - di avviarli a smaltimento come UN 3291 destinandoli a incenerimento.

Il deposito temporaneo, come previsto dall’art.8 del DPR n. 254 del 15/07/2003, deve avvenire in modo da non causare rischi per la salute e può avere la durata massima di 5 giorni dalla chiusura del contenitore, elevabile a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Le registrazioni nel registro di carico/scarico devono avvenire entro 5 giorni.

 

Art. 8 DPR 15/07/2003 N. 254

Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

  1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo»
  2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
  3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

a)     il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi, art. 190, D.Lgs. 152/2006], deve avvenire entro cinque giorni;

b)      le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;

c)      per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;

d)      il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

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