ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE
n. 37460 del 27 luglio 2017
Assegnazione caratteristiche di pericolo
ai codici specchio
Con l’Ordinanza n. 37460 del 27 luglio u.s., la III sezione Penale della Corte di Cassazione, esprimendosi sul ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale della libertà di Roma, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinchè si esprima su quattro quesiti:
a) Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti.
b) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate.
c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto.
d) Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.
La suprema Corte ha, tuttavia, formulato considerazioni in merito alla classificazione dei rifiuti individuati da codici specchio in relazione all’evoluzione della normativa in materia: dall’introduzione della premessa ad opera della L. 116/2014 all’allegato D al TUA, al Regolamento UE 1357/2014 e alla Decisione UN 955/2014, fino all’entrata in vigore del D.L. 91/2017 che ha eliminato in allegato D al TUA la premessa di cui alla L. 116/2014.
La delicatezza degli argomenti è tale da suggerire adeguati approfondimenti – peraltro ampiamente sottolineato dalla Corte stessa con il rinvio richiesto alla Corte di Giustizia - che saranno trattati, nei loro termini essenziali, in occasione di un prossimo corso di formazione.
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