Descrizione
Data: 18/04/2019
Orario: 14.30 – 18.30
Luogo: Mantova
Il trasporto stradale di merci pericolose è regolato, a livello nazionale, dal D.Lgs. 35/2010 e, a livello internazionale, dall’accordo ADR. Le due norme base definiscono precisi obblighi in capo a speditori, trasportatori, imballatori ecc., ma anche esenzioni dall’applicazione – totale o parziale – delle disposizioni ADR.
Nel corso sarà fatto un quadro sull’obbligo di nomina del consulente e le relative esenzioni così come saranno illustrate le esenzioni – totali o parziali – dall’applicazione dell’ADR di cui ci si può avvalere, delineandone le rispettive criticità.
ll corso si propone di definire:
- i compiti del consulente ADR e di stabilire quando vige l’obbligo di nomina e quando il legale rappresentante di un’impresa ne è esentato.
- gli aspetti amministrativi circa la nomina e le modalità di esenzione;
- un quadro sulle esenzioni parziali e totali, definendo, per ciascuna, l’ambito di applicazione, i limiti e le criticità;
- il regime di esenzioni applicabile ai soli rifiuti, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi.
- Trasportatori, speditori di merci pericolose, corrieri e RSPP;
- Produttori e Speditori di rifiuti, Intermediari di rifiuti, RT di imprese di trasporto,
- Chimici, Ingegneri, Biologi, Geologi, Consulenti aziendali,
- Tutti coloro che devono affrontare la delicata problematica della gestione dei trasporti in ADR di merci e rifiuti.
Ore 14.00 – Registrazione partecipanti
Ore 14.30 – Avvio del Corso
Parte I – Introduzione:
- Il campo di applicazione dell’ADR
- La figura del “consulente ADR” – quando c’è l’obbligo di nomina e sanzioni per mancata nomina
- Le esenzioni: cosa s’intende per “esenzioni” e breve panoramica
Parte II – come e chi può usufruire delle esenzioni:
- riguardanti la natura del trasporto
- riguardanti il trasporto di gas
- riguardanti il trasporto di combustibili liquidi
- riguardanti le quantità trasportate per unità di trasporto (c.d. esenzioni parziali): esempi applicativi
- relative al trasporto di agenti di raffreddamento o di condizionamento
- per il trasporto di lampade contenenti merci pericolose e di dispositivi di stoccaggio energia elettrica
- per merci pericolose imballate in quantità limitate
- per merci pericolose imballate in quantità esenti
Parte III – esenzioni specifiche per il trasporto dei rifiuti:
- applicazione dell’accordo multilaterale M287
- le esenzioni previste dal D.M. 04/07/2000
Ore 18.30 – Chiusura corso