La figura del consulente ADR è stata introdotta con la direttiva 96/35/CE, recepita con il D.Lgs. 40/2000, successivamente sostituito con il D.Lgs. 35/2010.
L’art. 11 di quest’ultimo decreto, prevede che “Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza”, riprendendo quanto previsto dall’ADR secondo cui “Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose per strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività”.
L’ADR 2019 – che dovrà essere obbligatoriamente applicato dal 1° luglio 2019 – innova la disposizione estendendo agli speditori l’obbligo di nomina del consulente sancendo che “ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada o le operazioni d’imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività”.
Tuttavia l’obbligo di nomina del consulente per gli speditori, in forza delle norme transitorie dell’ADR 2019 stesso, scatta a partire dal 1° gennaio 2023.